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3 settembre 2026

La Corte Ue salva l'equo compenso di Agcom: su Meta decide ora il TAR Lazio

Il 12 maggio 2026 la Grande Sezione ha stabilito che l'Italia può far fissare a un'autorità amministrativa il prezzo che una piattaforma paga a un giornale — e in tre anni di procedimenti l'unico importo pubblicamente leggibile è 728.840 euro.

Il 12 maggio 2026 la Grande Sezione della Corte di giustizia dell'Unione europea, nella causa C-797/23 Meta Platforms Ireland contro Agcom, ha dichiarato che il modello italiano di equo compenso agli editori — l'articolo 43-bis della legge sul diritto d'autore e il regolamento Agcom 3/23/CONS — può essere compatibile con l'articolo 15 della direttiva europea sul copyright, a certe condizioni. Non è una sentenza sul caso Meta: è una pronuncia interpretativa, e chi deciderà se Meta deve pagare e quanto è il TAR del Lazio, che quella domanda l'aveva posta a Lussemburgo il 12 dicembre 2023 e che alla fine di maggio 2026 non risulta avere fissato un'udienza. La posta non è la cifra dovuta a un editore: è se un'autorità nazionale possa determinare d'imperio il prezzo di un contratto fra privati, perché se quel potere regge il modello è replicabile in tutta l'Unione — e la Francia, che aveva scelto la strada opposta e ha incassato 750 milioni di sanzioni, sta già delegando poteri analoghi al proprio regolatore. Nel frattempo, sette settimane prima della sentenza celebrata come vittoria degli editori italiani, l'unico editore creditore in tutti i procedimenti chiusi è stato venduto per circa un terzo di quanto era stato chiesto.

La Corte Ue salva l'equo compenso di Agcom: su Meta decide ora il TAR Lazio

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Che cosa ha deciso Lussemburgo

La Corte Ue salva l'equo compenso di Agcom, su Meta decide ora il TAR Lazio

In Italia, dal duemilaventitré, esiste un meccanismo per cui due parti private che non si mettono d'accordo su un prezzo se lo vedono fissare da un'autorità pubblica. Da una parte un editore di giornali, dall'altra una piattaforma online. Il prezzo riguarda l'uso dei contenuti giornalistici. Chi lo decide è Agcom, l'autorità che in Italia regola le comunicazioni. Meta non ha impugnato una cifra, ha impugnato il meccanismo, ed è da qui che nasce la sua causa davanti ai giudici europei. Il dodici maggio duemilaventisei la Grande Sezione della Corte di giustizia dell'Unione europea, a Lussemburgo, ha dato la sua risposta, il modello italiano, l'articolo quarantatré-bis della legge sul diritto d'autore del millenovecentoquarantuno insieme alla delibera con cui Agcom lo ha messo in moto, può stare dentro la direttiva europea. A patto di rispettare alcune condizioni. E qui la decisione va ascoltata con calma. Secondo le ricostruzioni disponibili, il diritto dell'editore deve restare un diritto esclusivo e preventivo. Il compenso è il prezzo di un'autorizzazione, e l'editore conserva il potere di non autorizzare affatto, oppure di autorizzare gratis. Gli obblighi di negoziazione, di trasparenza e di comunicazione dei dati devono essere proporzionati. Quante siano esattamente quelle condizioni, i commentatori non lo dicono allo stesso modo. Quello che si può dire con certezza è il verso della decisione, non il conteggio delle sue clausole. La cosa più importante è un'altra. Quel dodici maggio non ha chiuso niente. Era un rinvio pregiudiziale, il giudice nazionale sospende la causa e chiede alla Corte di giustizia come vada letta una norma europea. La Corte risponde, e il fascicolo torna indietro. Chi deve applicare quelle condizioni al caso Meta è il tribunale amministrativo regionale del Lazio, quello romano. È lo stesso giudice che il dodici dicembre duemilaventitré, con un'ordinanza firmata dal presidente ed estensore Politi, aveva sollevato la questione. Nove giorni dopo la causa era già iscritta a ruolo a Lussemburgo. L'udienza davanti alla Grande Sezione si è tenuta nel febbraio duemilaventacinque, con cinque governi intervenuti, Italia, Belgio, Danimarca, Francia e Polonia, più la Commissione europea. Nessuno di quei governi aveva in gioco un euro dovuto a un giornale italiano. Avevano in gioco la possibilità di fare la stessa cosa a casa propria. E adesso? A Roma, nelle fonti raccolte, non risulta nessuna data d'udienza, nessuna riassunzione documentata. La Federazione italiana editori giornali, intervenuta a sostegno di Agcom, ha reagito il giorno stesso per bocca del suo presidente, Andrea Riffeser Monti, parlando di grande soddisfazione e auspicando che i principi affermati dalla Corte servano a sbloccare le trattative pendenti. Quell'ultima frase, letta al rovescio, è un'ammissione, le trattative pendenti sono ferme. Meta, tramite una dichiarazione attribuita a un portavoce e circolata in forma indiretta, dice che esaminerà la decisione nella sua interezza e che lavorerà in modo costruttivo quando la questione tornerà davanti ai giudici italiani.

Il prezzo deciso da un'autorità, e l'unica cifra leggibile

Tutto comincia con una riga di una direttiva europea, l'articolo quindici, la direttiva approvata il diciassette aprile duemiladiciannove. Quella riga dice che quando un giornale pubblica un articolo, l'impresa che lo pubblica ha un diritto suo, separato da quello del giornalista che ha scritto il pezzo. Un diritto sull'uso online di quegli articoli. La Francia la traduce in legge per prima, lo stesso anno. L'Italia arriva dopo, e sceglie una strada diversa dalle altre, invece di lasciare giornali e piattaforme a contrattare da soli, con l'antitrust a fare da arbitro, consegna la partita a un regolatore. Il diciannove gennaio duemilaventitré il Consiglio di Agcom, l'autorità che vigila sulle comunicazioni, approva il regolamento che dice come si calcola l'equo compenso. Il calendario che quel regolamento impone è serrato. Trenta giorni perché la piattaforma consegni i dati su come ha usato i contenuti. Trenta perché le parti provino a mettersi d'accordo. Sessanta perché Agcom fissi il prezzo. Centoventi giorni in tutto, e scaduti quelli c'è una cifra. Qui, però, c'è un contrasto che dice molto. Quella stessa domanda, cioè se un regolatore nazionale possa fissare quel prezzo, è arrivata davanti alla Corte di giustizia dell'Unione europea a Lussemburgo. E lì è rimasta ventinove mesi. L'amministrazione italiana decide in quattro mesi una cosa su cui l'Europa ha impiegato due anni e mezzo solo per dire se si poteva fare. Come arriva Agcom alla cifra? Applica un'aliquota ai ricavi pubblicitari della piattaforma, e la modula con sette criteri. Sei sono numeri, bilanci, dati contabili. Il settimo è diverso, deontologia e qualità del giornale. Ed è curioso, perché quel criterio non decide se il diritto esiste, decide solo quanto vale. Nel luglio duemilaventicinque, presentando un procedimento, Agcom parla di un'aliquota fino al settanta per cento dei ricavi pubblicitari. L'importo finale, quello, non lo dice. E qui si comincia a vedere una cosa a occhio nudo. In tre anni Agcom ha chiuso tre procedimenti. Tre. E tutti e tre con lo stesso creditore, il gruppo editoriale che pubblica alcuni dei principali giornali italiani. Di questi tre, uno solo contiene un importo che chiunque può aprire e leggere. È la delibera dell'estate duemilaventiquattro, quella che riguarda Microsoft e quel gruppo, e che dopo cinque mesi dalla firma viene finalmente pubblicata. Dentro c'è scritto quanto Microsoft deve per due anni di uso degli articoli, in tutto settecentoventottomilaottocentoquaranta euro. Poco più di settecentomila. Microsoft ha provato a far sospendere tutto davanti al tribunale amministrativo del Lazio, e il tribunale le ha detto no. Gli altri due conti? Chiusi nel buio. La decisione su Meta e lo stesso gruppo editoriale, luglio duemilaventicinque, esce con le cifre oscurate. I quasi dieci milioni che i giornali riportano non stanno scritti in nessun documento apribile. E per LinkedIn, alcuni mesi dopo, gira voce di duecentomila euro per un solo anno, circa metà di quanto deve Microsoft, che di LinkedIn è la proprietaria, per lo stesso periodo. Poi, luglio duemilaventisei. Il presidente di Agcom, Giacomo Lasorella, presenta la relazione annuale e dice che ci sono nove procedimenti in corso, su quattro piattaforme, Google, Microsoft, X e LinkedIn. Nove procedure, e una curiosa ambiguità, LinkedIn compare sia fra quelle concluse sia fra quelle aperte. E Meta, che pure ha appena perso a Lussemburgo, in quell'elenco non c'è. Resta da mettere i numeri uno accanto all'altro. Nel duemilaventicinque la pubblicità online in Italia vale otto miliardi e mezzo di euro, e la parte che finisce alle piattaforme è sette miliardi e trecentosettanta milioni, in crescita del sette per cento. Ecco, allora, il conto, tutto ciò che una piattaforma ha pagato in equo compenso, e che un cittadino può verificare aprendo un documento, sta a quei sette miliardi come un euro sta a diecimila. E mentre quel euro si contava, la fetta di mercato pubblicitario italiano in mano alle piattaforme passava, in cinque anni, dal quarantacinque per cento al cinquantotto.

La variabile contestata da chi dovrebbe pagare

Nel equo compenso italiano il conto non è semplicemente una percentuale sui ricavi della piattaforma. Dal totale si sottrae il valore del traffico che quella piattaforma rimanda verso i siti dei giornali. La logica sembra ragionevole, se Google ti manda lettori, quei lettori valgono qualcosa, e quel valore si scala dal dovuto. Ma c'è un rovescio della medaglia, ed è netto. Meno lettori arrivano ai giornali, più alto diventa il conto che la piattaforma deve pagare. Così la misura del traffico diventa il numero che decide tutto. E proprio su quella misura chi la rileva e chi la pagherebbe sono in aperta guerra. I dati, intanto, sono questi. A marzo duemilaventacinque il Pew Research Center, uno degli istituti di ricerca più citati al mondo, ha osservato quasi sessantanovemila ricerche Google fatte da novecento persone. Quando la pagina dei risultati mostrava un riassunto scritto dall'intelligenza artificiale, soltanto l'otto per cento delle persone cliccava su un risultato tradizionale. Senza riassunto, i clic quasi raddoppiavano, quindici per cento. E i link dentro il riassunto? Uno per cento. Il riassunto non sposta l'attenzione altrove. La tiene per sé. Le rilevazioni di Similarweb, la società che misura il traffico dei siti, vanno nella stessa direzione. Le ricerche di notizie chiuse senza nemmeno un clic sono passate da più della metà nel maggio duemilaventiquattro a quasi sette su dieci un anno dopo. Intanto il traffico verso mille grandi domini calava di circa il sette per cento in dodici mesi. Meno visite, meno lettori, conti più salati per chi paga. Google risponde. Un portavoce a luglio duemilaventacinque ha bollato la metodologia dello studio come difettosa e le ricerche osservate come non rappresentative, ricordando che il motore manda miliardi di clic ai siti ogni giorno. Poche settimane dopo l'amministratore delegato Sundar Pichai, nella call sui conti trimestrali, ha detto che i riassunti generativi producono oltre il dieci per cento di ricerche in più nel mondo. Sono due misure che non si contraddicono davvero, una conta le ricerche, l'altra conta i clic. Entrambe restano sul tavolo. E la rilevazione indipendente più recente citata nel dibattito italiano è di maggio duemilaventacinque, un anno prima della sentenza di Lussemburgo. Su questa crepa si sono mosse le istituzioni. A ottobre duemilaventacinque la Federazione Italiana Editori Giornali, l'associazione che riunisce gli editori, ha segnalato all'Autorità per le comunicazioni che i giornali stavano scomparendo dai riassunti generativi. Pochi giorni prima di Natale la Commissione europea ha aperto un'indagine antitrust formale sugli AI Overviews, proprio sul compenso agli editori e sull'accesso ai contenuti. E alla fine di aprile duemilaventisei l'Autorità per le comunicazioni ha inoltrato a Bruxelles una segnalazione formale, invocando il Digital Services Act, la legge europea che regola i servizi digitali. Il voto non è stato unanime, la commissaria Elisa Giomi, l'unica voce contraria documentata dentro l'organo che ha costruito il modello, ha votato contro. E ora il paradosso finale. Google è il soggetto economicamente più grande di tutta questa partita, quello che incassa più pubblicità di chiunque altro in Italia. Sta dentro nove procedimenti in corso, è sotto indagine a Bruxelles, sotto segnalazione da Roma. Eppure, alla fine del duemilaventacinque, non ha in Italia nemmeno una determinazione pubblica di equo compenso. Tutti quei procedimenti, e non un solo conto apribile.

Chi finisce nel conto senza essere nella causa

Sul tavolo, quando l'Autorità per le comunicazioni ha costruito il suo meccanismo per fissare il prezzo, c'è scritto anche questo. Il terzo criterio su sette parla dei giornalisti. Dice così, si conta il numero di giornalisti impiegati per realizzare le opere online. Le persone che scrivono gli articoli entrano nel calcolo come una quantità. Più teste in redazione, più alto il compenso che la piattaforma deve pagare. E qui c'è una cosa che non torna. Il diritto di chiedere quei soldi, per legge, è dell'editore. Non di chi firma il pezzo. E in tutto quello che è stato raccolto su questa storia non c'è traccia di una norma, o di un accordo, che destini ai giornalisti una quota di quello che l'editore incassa. Vengono contati per determinare un prezzo. Ma come creditori, di quel prezzo, non c'entrano. Poi c'è una categoria che nessuno ha ancora toccato. A luglio duemilaventicinque, nelle sue conclusioni scritte, l'avvocato generale Maciej Szpunar, il giurista che advises la Corte di Lussemburgo prima delle sentenze, ha detto una cosa che allarga il cerchio. Il diritto vale verso chiunque compia un uso rilevante di pubblicazioni di stampa online. Comprese, ha scritto, le piccole realtà che raccolgono e curano selezioni di contenuti giornalistici. Tradotto, chi gestisce una rassegna stampa, una newsletter che riprende articoli, un servizio di aggregazione tematica, in via di principio è dentro lo stesso meccanismo. Trenta giorni per fornire i dati sull'uso. Obblighi sanzionabili se non lo fai. Un procedimento amministrativo da centoventi giorni addosso. Che in Italia questo sia mai stato applicato a un soggetto piccolo, non dominante, non risulta da nessuna parte. Ma è il principio enunciato. E chi non ha un ufficio legale è il primo che se lo troverebbe alla porta. E infine ci sono i lettori. Le persone in nome delle quali, almeno a parole, tutto questo è costruito. L'Osservatorio dell'Autorità per le comunicazioni di inizio duemilaventisei fotografa un anno di crollo. Nel duemilaventicinque in Italia si sono vendute un milione e centomila copie cartacee di quotidiani al giorno. Un calo del nove per cento rispetto all'anno prima, e di un terzo rispetto al duemilaventuno. Contando il digitale si sale a un milione e seicentomila copie. Sempre in discesa, dell'otto per cento. Giacomo Lasorella, presidente dell'Autorità, presentando la Relazione annuale a luglio duemilaventisei, l'ha detto in una frase secca, oggi si vende un decimo di quanto si vendeva all'inizio del secolo. Repubblica, il giornale al centro di tutti e tre i procedimenti chiusi finora, a gennaio duemilaventisei ha venduto in edicola quasi cinquantaseimila copie. Dieci per cento in meno su un anno. E chi cerca una notizia su Google? Nel sessantanove per cento dei casi misurati a maggio duemilaventicinque, non clicca su niente. Legge il riassunto e se ne va. La persona che si informa è diventata l'unità di misura di questo contenzioso. Senza mai esserne parte.

La Francia incassa 750 milioni e copia l'Italia

Per sei anni, quando in Italia si parlava di equo compenso, c'era un solo paese con cui fare il confronto. La Francia. Aveva legiferato per prima, e aveva scelto una strada opposta a quella italiana. A Parigi nessun regolatore fissa il prezzo di un contenuto, c'è l'autorità della concorrenza, che punisce chi si rifiuta di negoziare. Nell'aprile del duemilaventi quell'autorità ordina a Google di mettersi al tavolo con gli editori. Google non ci va. Un anno dopo arriva una sanzione fino a cinquecento milioni di euro, e poi l'accordo, con impegni validi cinque anni, e Google che ritira l'appello. Sembra finita. Invece nel duemilaventiquattro riapre il gioco, altri duecentocinquanta milioni, perché quattro impegni su sette non erano stati rispettati. E uno di quei quattro pesa più degli altri. Google aveva usato gli articoli degli editori per addestrare i suoi modelli di intelligenza artificiale. Senza dirlo a nessuno. Adesso il conto. Settecentocinquanta milioni di euro di sanzioni francesi. In Italia, l'unico importo pubblico, quello che Microsoft deve al gruppo editoriale GEDI, il gruppo che pubblica la Repubblica e la Stampa, era settecentoventottomila euro. Mille volte meno. Eppure gli editori francesi, a leggere la stampa specializzata, considerano quei soldi insufficienti. Per capire perché, c'è un altro caso. X, la piattaforma che prima si chiamava Twitter, è stata condannata a Parigi perché non consegnava all'agenzia di stampa francese France-Presse i dati commerciali che servono a capire quanto valgono i suoi contenuti sulla piattaforma. La condanna è di centosettantamila euro. Ma il punto è un altro, trentamila euro al giorno, finché non ubbidisce. È l'unico caso in cui quella verità detta dalla Corte di Lussemburgo, cioè che solo le piattaforme hanno i dati per valutare i contenuti, ha un prezzo che scatta ogni giorno. In Italia quell'obbligo esiste, ed è sanzionabile. Ma nessuno risulta averlo mai usato così. C'è poi un punto più profondo, ed è questo. La sanzione punisce un comportamento. Non produce un prezzo. Forse è per questo che la Francia, secondo la stampa italiana, sta per dare all'autorità che regolamenta la comunicazione poteri simili a quelli della nostra Agcom, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Il paese che aveva fatto scuola sta copiando il paese arrivato dopo. Una analisi di fine maggio duemilaventisei ha dato un nome a ciò che la Corte ha approvato, libertà contrattuale regolata. E ha notato che l'Italia va molto oltre la Francia, nel dare poteri diretti al regolatore. Qualche giorno dopo la sentenza è finita nel monitoraggio giuridico della Biblioteca del Congresso americana. La vicenda italiana è diventata precedente. E il conto pubblico, intanto, resta quello di luglio duemilaventiquattro.

La condizione che salva il modello può svuotarlo

C'è un paradosso dentro questa vittoria. E a indicarlo non sono gli avvocati di Meta, che hanno perso. Sono i professori che criticavano quel diritto da prima ancora che esistesse. Il modello italiano è passato a Lussemburgo perché la Corte ha preteso una cosa precisa. Il diritto dell'editore doveva restare un diritto esclusivo e preventivo, non un semplice titolo a incassare soldi. Ed è proprio quella natura, secondo chi lo studia da anni, a renderlo inadatto agli scopi dichiarati. Il dodici giugno duemilaventisei, sul blog del centro CREATe dell'Università di Glasgow, la ricercatrice Ula Furgal pubblica un post che in inglese si intitola, più o meno, è ora di vestire l'imperatore. Il suo punto è semplice. Il diritto non obbliga nessuna piattaforma a negoziare se non le conviene. Non la obbliga a usare gli articoli dei giornali. Non premia la qualità del giornalismo, e le lascia pure scegliere con chi trattare. Una piattaforma che non vuole pagare può smettere di usare quei contenuti. E a quel punto non deve più nulla. Dall'altra parte c'è Eleonora Rosati, professoressa di diritto della proprietà intellettuale, che sul blog IPKat scrive che i diritti esclusivi non possono diventare mere entità di compenso. Gli obblighi valgono solo dove un uso da parte della piattaforma esiste davvero. Rosati compare anche nell'elenco curato dall'Istituto per il diritto dell'informazione di Amsterdam, quello degli accademici che si erano opposti a questo diritto già quando si scriveva la direttiva europea sul copyright. La critica non nasce dopo la sentenza. La precede di sette anni. E c'è una conseguenza pratica, per chi pubblica. Un editore che preferisce la visibilità al compenso può autorizzare gratis l'uso dei propri articoli. Può anche non autorizzarlo affatto. Il meccanismo non lo obbliga a farsi pagare. Poi resta in piedi la domanda che decide il caso Meta più di qualunque condizione. Facebook e Instagram ospitano contenuti caricati dagli utenti. Ma usano le pubblicazioni giornalistiche nel senso dell'articolo quindici della direttiva? La Corte non l'ha affrontato esplicitamente, e lo segnalano come irrisolto sia IPKat sia CREATe. Da quel punto dipende se Meta debba qualcosa. Se il giudice italiano lo riterrà necessario, la questione torna a Lussemburgo con un nuovo rinvio. Il che vuol dire un'altra attesa, dell'ordine di quella appena conclusa. Nel frattempo, mentre tutto questo pendeva, la macchina non si è fermata. Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, nel dicembre duemilaventitré, aveva sospeso il regolamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni insieme al rinvio. Poi il Consiglio di Stato, l'undici marzo duemilaquattro, con la sentenza numero ottocentonovantaquattro, ha riformato quella sospensione. Da quel momento, per ventisei mesi, cioè per quasi tutto il tempo in cui l'Europa doveva ancora dire se il modello fosse legittimo, il regolamento è rimasto pienamente operativo. E ha prodotto tre determinazioni.

Sette settimane prima, il creditore cambia padrone

Il ventitré marzo duemilaventisei il gruppo editoriale GEDI, quello che pubblica Repubblica e il Secolo XIX, e che in Italia detiene l'unico conto d'equo compenso apribile da chiunque, cambia padrone. Il compratore è Antenna Group, un gruppo greco, e paga l'intero pacchetto circa cento milioni di euro. Exor, la holding della famiglia Agnelli che vendeva, ne aveva chiesti trecento. Il prezzo, in un anno, è sceso di due terzi. La Stampa resta fuori dall'affare e va da sola a un altro acquirente, e Maurizio Ceretti, l'amministratore delegato del gruppo, lo racconta ai dipendenti lo stesso giorno, con una lettera. Chi analizza l'operazione sui giornali lo dice senza giri di parole. Quello che il compratore voleva erano le radio, Deejay e Capital. Repubblica era il peso, non la merce. Ed ecco che il gruppo ricompare, perché è l'unico creditore in tutti e tre i procedimenti di equo compenso mai chiusi in Italia. Tre procedimenti in tre anni, lo stesso nome. E quando vince, vince a metà. Nel caso Microsoft l'Autorità per le comunicazioni ha usato un metodo diverso da quello che l'editore aveva proposto, e la somma finale è uscita più bassa di quella chiesta. Chiama l'arbitro, e l'arbitro non ti dà pienamente ragione. Adesso prendiamo le due date e le mettiamo vicine. A marzo il gruppo editoriale intero vale cento milioni. A maggio la Corte di giustizia dice sì al meccanismo che dovrebbe far pagare le piattaforme per i contenuti dei giornali, e il settore lo festeggia come il riconoscimento del valore di quel lavoro. Facciamo il conto. Il prezzo dell'intero gruppo è centotrentasette volte l'unico importo d'equo compenso che chiunque possa verificare. L'affare si è chiuso sette settimane prima della sentenza. Christian Van Thillo, presidente dello European Publishers Council, l'associazione che riunisce gli editori europei, ha detto che la sentenza riconosce una cosa vera, cioè che gli editori non possono negoziare alla pari con piattaforme dominanti. Angela Mills Wade, la direttrice esecutiva dello stesso organismo, ha aggiunto che il giornalismo di qualità dipende dalla possibilità di recuperare gli investimenti. Sulla realtà economica hanno ragione. Ma il mercato, sette settimane prima, aveva già messo il suo prezzo sull'azienda che quella realtà economica dovrebbe salvare. E adesso vediamo che cosa arriva a casa tua. Se fai una rassegna stampa, una newsletter che ripropone articoli di giornale, un aggregatore tematico, il principio detto a Lussemburgo ti riguarda direttamente. Il diritto vale verso chiunque faccia un uso rilevante di pubblicazioni online, non solo verso i giganti, e ti obbliga a consegnare i dati sull'uso entro trenta giorni, se no arriva la sanzione. Se invece scrivi per un giornale, il tuo lavoro entra nel calcolo di quanto la piattaforma deve pagare al tuo editore, ma nei documenti disponibili non c'è una regola che riservi a te una parte di quella somma. E se ti limiti a cercare notizie, quello che ti tocca non è un prezzo. È che nella maggioranza delle ricerche misurate non arrivi più al sito di chi quella notizia l'ha scritta. Il meccanismo costruito per rimediare, in tre anni, ha lasciato una sola cifra leggibile da chiunque. Settecentoventottomilaottocentoquaranta euro.

Che cosa ha deciso Lussemburgo, e che cosa non ha deciso

In Italia, dal 2023, esiste un meccanismo per cui due parti private che non si mettono d'accordo su un prezzo se lo vedono fissare da un'autorità pubblica. Le parti sono un editore di giornali e una piattaforma online; il prezzo è quello dell'uso dei contenuti giornalistici; l'autorità è Agcom. Meta non ha impugnato una cifra: ha impugnato il meccanismo. È da qui che nasce la causa C-797/23.

Il 12 maggio 2026 la Grande Sezione della Corte di giustizia dell'Unione europea ha risposto: il modello italiano — l'articolo 43-bis della legge 633/1941 e la delibera Agcom 3/23/CONS — può stare dentro l'articolo 15 della direttiva 2019/790, purché rispetti alcune condizioni. Fra queste, secondo le ricostruzioni disponibili, il fatto che il diritto dell'editore resti un diritto esclusivo e preventivo: il compenso è il corrispettivo di un'autorizzazione, e l'editore conserva il potere di non autorizzare affatto, oppure di autorizzare gratuitamente. Gli obblighi di negoziazione, di trasparenza e di comunicazione dei dati devono essere proporzionati.

Il numero esatto di quelle condizioni è materia su cui i commentatori non concordano, e il testo integrale della sentenza non è stato letto per questo numero: quello che si può dire con certezza è il verso della decisione, non il conteggio delle sue clausole.

La cosa più importante è che il 12 maggio 2026 non ha chiuso niente. Era un ex articolo 267 del Trattato: la Corte dice come si legge la norma europea, e il fascicolo torna indietro. Chi deve applicare quelle condizioni al caso Meta è il TAR del Lazio, cioè lo stesso giudice che il 12 dicembre 2023, con l'ordinanza n. 18790 firmata dal presidente ed estensore Politi, aveva sollevato la questione. La causa era stata iscritta a ruolo a Lussemburgo nove giorni dopo, il 21 dicembre 2023; l'udienza davanti alla Grande Sezione si era tenuta il 10 febbraio 2025, con l'intervento di cinque governi — Italia, Belgio, Danimarca, Francia, Polonia — e della Commissione europea. Nessuno di quei governi aveva in gioco un euro dovuto a un giornale italiano: avevano in gioco la possibilità di fare la stessa cosa a casa propria.

Che cosa succeda adesso a Roma, nelle fonti raccolte, non risulta: nessuna data d'udienza, nessuna riassunzione documentata. La Federazione italiana editori giornali, intervenuta a sostegno di Agcom, ha reagito il giorno stesso per bocca del presidente Andrea Riffeser Monti con «grande soddisfazione», auspicando che i principi affermati dalla Corte trovino «piena e concreta applicazione» e che la sentenza serva a «sbloccare le trattative pendenti». Quell'ultima frase è, letta al rovescio, un'ammissione: le trattative pendenti sono ferme. Una dichiarazione attribuita a un portavoce di Meta e circolata in forma indiretta dice che l'azienda esaminerà la decisione «nella sua interezza» e lavorerà «in modo costruttivo quando la questione tornerà davanti ai giudici italiani».

Il prezzo che decide un'autorità, e l'unica cifra che si può leggere

Il degli editori nasce con l'articolo 15 della direttiva europea del 17 aprile 2019. La Francia lo recepisce per prima, lo stesso anno. L'Italia arriva dopo, ma con una soluzione diversa: non lascia la partita alla negoziazione e all'antitrust, la consegna a un regolatore. Il 19 gennaio 2023 il Consiglio di Agcom approva la delibera 3/23/CONS, pubblicata il 25 gennaio: è il regolamento che stabilisce i criteri di riferimento per determinare l'equo compenso.

Il calendario è stretto. Trenta giorni perché la piattaforma consegni i dati sull'uso dei contenuti, trenta perché le parti negozino, sessanta perché Agcom determini: centoventi giorni in tutto. La stessa domanda giuridica ha impiegato ventinove mesi a Lussemburgo, dal 12 dicembre 2023 al 12 maggio 2026. L'amministrazione italiana decide in quattro mesi una cosa su cui il diritto europeo ha impiegato due anni e mezzo a dire se si potesse fare.

Il prezzo si costruisce su un'aliquota applicata ai ricavi pubblicitari, modulata da sette criteri: sei sono contabili, il settimo — deontologia e standard di qualità — è l'unico qualitativo, e non compare all'ingresso del diritto ma solo nel calcolo di quanto vale. Il comunicato Agcom dell'11 luglio 2025 sul procedimento Meta/GEDI indica un'aliquota «fino al 70%» sui ricavi pubblicitari; l'importo, no.

Ed è qui il punto che si vede a occhio nudo. In tre anni Agcom ha chiuso tre procedimenti, tutti con lo stesso creditore, GEDI. Di questi, uno solo ha un importo leggibile da chiunque: la delibera 278/24/CONS, approvata il 24 luglio 2024 e pubblicata il 19 dicembre, cinque mesi dopo, che quantifica il dovuto da Microsoft a GEDI in 364.369 dollari per il 2021 e 427.593 per il 2022 — 335.330 e 393.510 euro, in totale 728.840 euro. Microsoft Ireland Operations ha chiesto la sospensione al TAR del Lazio; il TAR l'ha respinta il 18 novembre 2024. La delibera del 10 luglio 2025 su Meta e GEDI è pubblicata con gli e le cifre non sono estraibili dal documento: la somma di «quasi dieci milioni» che circola nella stampa non poggia su alcun atto apribile. Dell'estensione a LinkedIn, decisa il 17 dicembre 2025, si sa per via giornalistica un importo vicino ai 200.000 euro per il solo 2022: circa la metà di quello che deve, per lo stesso anno, Microsoft — che di LinkedIn è proprietaria.

Il 14 luglio 2026, presentando la Relazione annuale, il presidente di Agcom Giacomo Lasorella ha indicato nove procedimenti di equo compenso in corso su quattro piattaforme: Google, Microsoft, X, LinkedIn. Il dato è riferito da resoconti giornalistici concordi, e ha un'ambiguità che le fonti disponibili non sciolgono: LinkedIn compare fra quelli in corso e fra quelli conclusi. Meta, fra i quattro nomi, non c'è.

Nel 2025 il mercato delle comunicazioni misurato da Agcom vale 58,84 miliardi di euro, in crescita del 3,4%; la pubblicità online 8,42 miliardi; la sola componente piattaforme 7,37 miliardi, in crescita del 7,1%. Il totale di ciò che una piattaforma ha pagato in equo compenso e che un cittadino può verificare aprendo un documento sta a quei 7,37 miliardi come un euro sta a diecimila. Nello stesso quinquennio la quota delle piattaforme sui ricavi pubblicitari complessivi italiani è passata dal 45% al 58%.

Well in the Corte del Tendor in San Marco - Venice
Well in the Corte del Tendor in San Marco - Venice — foto: Didier Descouens · CC BY-SA 4.0 · via Wikimedia Commons · originale

L'unico importo italiano verificabile, le sanzioni francesi e il mercato su cui il meccanismo dovrebbe incidere

gamma97
dati: delibera Agcom 278/24/CONS (2021-2022); Autorité de la concurrence, decisioni del 13/07/2021 e del 15/03/2024; dati di mercato Agcom sul 2025, diffusi il 31/07/2026 · elaborazione: gamma97

La variabile da cui dipende il conto è contestata da chi dovrebbe pagarlo

Nel calcolo italiano il dovuto non è solo una percentuale sui ricavi: si sottrae il valore del traffico che la piattaforma reindirizza al sito dell'editore. È una scelta sensata — la piattaforma restituisce lettori, e quei lettori valgono — e ha una conseguenza precisa: meno traffico la piattaforma manda ai giornali, più alto è il conto. La misura di quel traffico è quindi la variabile che decide la cifra, ed è esattamente la misura su cui è in corso una disputa fra chi la rileva e chi la pagherebbe.

I dati disponibili sono questi. Nel marzo 2025 il Pew Research Center ha osservato 68.879 ricerche Google uniche compiute da 900 panelisti: quando la pagina dei risultati conteneva un riassunto generato dall'intelligenza artificiale, il clic su un risultato tradizionale è avvenuto nell'8% dei casi; senza riassunto, nel 15%. I clic sui link contenuti dentro il riassunto sono stati l'1%: il riassunto non redistribuisce l'attenzione, la trattiene. Secondo rilevazioni Similarweb, le ricerche di notizie chiuse senza alcun clic sono passate dal 56% del maggio 2024 al 69% del maggio 2025, mentre il traffico organico su mille domini calava da 12 a 11,2 miliardi di visite fra il giugno 2024 e il giugno 2025, cioè del 6,7%.

Google contesta. Un portavoce, il 22 luglio 2025, ha definito la metodologia dello studio «flawed» e il set di query «not representative of Search traffic», sostenendo che il motore indirizza «miliardi di clic ai siti web ogni giorno»; poche settimane dopo, nella call sui conti del secondo trimestre, l'amministratore delegato Sundar Pichai ha dichiarato che i riassunti generativi producono oltre il 10% di query in più a livello globale. Le due misure non parlano della stessa cosa: una conta le ricerche, l'altra la propensione a cliccare. Restano entrambe sul tavolo, e la più recente delle rilevazioni indipendenti citate nel dibattito italiano è di maggio 2025 — un anno prima della sentenza.

Su questa faglia si sono mosse le istituzioni. Nell'ottobre 2025 la FIEG ha segnalato ad Agcom la riduzione di visibilità dei contenuti editoriali nei riassunti generativi di Google. Il 9 dicembre 2025 la Commissione europea ha aperto un'indagine antitrust formale su AI Overviews, che riguarda il compenso agli editori e l'accesso ai contenuti. Il 29 aprile 2026, con la delibera 104/26/CONS, Agcom ha segnalato alla Commissione, ai sensi dell'articolo 65 del Digital Services Act, AI Overviews e AI Mode alla luce degli articoli 27, 34 e 35 del regolamento: il voto non è stato unanime, la commissaria Elisa Giomi ha votato contro. È l'unica voce dissenziente documentata dentro l'organo che ha costruito il modello.

E Google, che di questa partita è il soggetto economicamente più grande, alla fine del 2025 non ha in Italia alcuna determinazione di equo compenso pubblica. È dentro i nove procedimenti in corso, è sotto indagine a Bruxelles e sotto segnalazione da Roma, e non ha ancora un conto.

Chi finisce dentro il conto senza essere nella causa

Il terzo dei sette criteri della delibera 3/23/CONS è «il numero di giornalisti impiegati per la realizzazione delle opere online». Le persone che scrivono gli articoli entrano nel calcolo come quantità: più giornalisti, più alto il compenso dovuto. Ma il diritto dell'articolo 43-bis è dell'editore, non dell'autore, e nel materiale raccolto non esiste evidenza di una norma o di un accordo che destini ai giornalisti una quota di ciò che l'editore incassa. Sono contati per determinare un prezzo che non li riguarda come creditori.

Poi c'è una categoria che nessuno ha ancora toccato. Nelle conclusioni depositate il 10 luglio 2025, l'avvocato generale Maciej Szpunar ha scritto che il diritto vale non solo verso i fornitori in posizione dominante, ma verso chiunque compia un uso rilevante di pubblicazioni di stampa online, «comprese le piccole realtà che raccolgono e curano selezioni di contenuti giornalistici». Chi gestisce una rassegna stampa, una newsletter che riprende articoli, un servizio di aggregazione tematica rientra dunque, in via di principio, nello stesso meccanismo: trenta giorni per fornire i dati sull'uso, obblighi sanzionabili in caso di omissione, un procedimento amministrativo da centoventi giorni. Che questo sia stato applicato in Italia a un soggetto non dominante non risulta da alcuna fonte raccolta. Ma è il principio enunciato, e chi non ha un ufficio legale è il soggetto che se lo troverebbe addosso per primo.

Infine ci sono i lettori, cioè le persone in nome delle quali tutto questo è costruito. Secondo l'Osservatorio Agcom n. 1-2026, nel 2025 in Italia si sono vendute 1,1 milioni di copie cartacee di quotidiani al giorno, il 9,1% in meno dell'anno prima e il 32,6% in meno rispetto al 2021; 1,6 milioni contando il digitale, in calo dell'8,1%. Lasorella, presentando la Relazione annuale il 14 luglio 2026, ha detto che si vende un decimo di quanto si vendeva all'inizio del secolo. Repubblica — il giornale al centro di tutti e tre i procedimenti chiusi — nel gennaio 2026 ha venduto in edicola quasi 56.000 copie, il 10,4% in meno su base annua. Chi cerca una notizia su Google, nel 69% dei casi misurati a maggio 2025, non clicca su nulla: legge il riassunto e se ne va. La persona che si informa è diventata l'unità di misura del contenzioso senza esserne parte.

Corte
Corte — foto: Alexkom000 · CC BY 4.0 · via Wikimedia Commons · originale

La Francia ha incassato 750 milioni e sta copiando l'Italia

Per sei anni il termine di paragone è stato la Francia, che aveva legiferato per prima e aveva scelto la strada dell'antitrust. Nell'aprile 2020 l'Autorité de la concurrence emette ingiunzioni a Google sui diritti connessi. Google non le rispetta, e il 13 luglio 2021 arriva una sanzione fino a 500 milioni di euro. Nel marzo 2022 Google firma un accordo con l'associazione della stampa d'informazione politica e generale; il 21 giugno 2022 l'Autorité accetta impegni quinquennali e Google, in cambio, ritira l'appello contro la sanzione. Il 15 marzo 2024 il secondo round: altri 250 milioni, perché quattro dei sette impegni non sono stati rispettati — fra questi, l'aver usato contenuti degli editori per addestrare i modelli Bard e Gemini senza notificarlo.

Settecentocinquanta milioni in tutto: mille volte l'unico importo italiano verificabile. Eppure, riferisce la stampa specializzata, editori e agenzie di stampa francesi ritengono gli importi insufficienti. La ragione è strutturale, e la dice bene un altro caso: X è stata condannata dal Tribunal judiciaire di Parigi, con conferma della Cour d'appel il 25 settembre 2025, per non aver fornito all'AFP i dati commerciali necessari a valutare quanto valessero i suoi contenuti sulla piattaforma; nel gennaio 2026 la condanna è di 170.000 euro a favore dell'AFP, con la minaccia di un' di 30.000 euro al giorno per Le Figaro e Le Monde. È l'unico caso in cui l'asimmetria informativa riconosciuta dalla Corte — «solo i fornitori di servizi della società dell'informazione possiedono le informazioni che permettono di valutare il valore economico dell'uso online delle pubblicazioni di stampa», si legge nella sentenza del 12 maggio — ha prodotto un obbligo con un prezzo giornaliero. In Italia lo stesso obbligo esiste ed è sanzionabile, ma non risulta un caso in cui sia stato fatto valere così.

La sanzione punisce un comportamento; non produce un prezzo. E infatti la Francia, secondo quanto riferito dalla stampa italiana senza che se ne conosca la data o il veicolo normativo, sta delegando ad Arcom poteri regolatori analoghi a quelli di Agcom, abbandonando la via esclusivamente antitrust. Il paese che aveva fatto scuola sta copiando il modello del paese che era arrivato dopo. Un'analisi del 22 maggio 2026 ha definito quello avallato dalla Corte un regime di «regulated contractual freedom», notando che l'Italia va significativamente oltre la Francia nel dare poteri diretti al regolatore. La Library of Congress ha registrato la sentenza nel Global Legal Monitor il 2 giugno 2026: la vicenda italiana è entrata nella documentazione giuridica internazionale come precedente.

La condizione che ha salvato il modello è la stessa che potrebbe svuotarlo

C'è un paradosso dentro la vittoria, e non lo dicono gli avvocati di Meta: lo dicono gli accademici che quel diritto criticano da prima che esistesse.

Il modello italiano è passato perché la Corte ha preteso che il diritto dell'editore restasse un diritto esclusivo e preventivo, non un semplice titolo a incassare. In un post pubblicato il 17 giugno 2026 sul blog del centro CREATe dell'Università di Glasgow, intitolato «Time to dress the emperor?», Ula Furgal osserva che proprio questa natura rende lo strumento inadatto agli obiettivi dichiarati: il diritto non obbliga nessuna piattaforma a negoziare se non lo desidera, non la obbliga a usare i contenuti editoriali, non distingue per qualità giornalistica e le lascia scegliere con chi trattare. Una piattaforma che non voglia pagare può semplicemente smettere di usare gli articoli, e non deve niente. Sul versante opposto, Eleonora Rosati ha scritto su IPKat che i diritti esclusivi «non possono essere trasformati in mere entità di compenso» e che gli obblighi si applicano solo dove un uso da parte della piattaforma esiste davvero. Rosati figura anche nell'elenco, mantenuto dall'Istituto per il diritto dell'informazione di Amsterdam, degli accademici che al diritto connesso degli editori si erano opposti già in fase di direttiva: la critica non è una reazione alla sentenza, è una posizione che la precede di sette anni.

La stessa condizione ha una conseguenza pratica per chi pubblica: un editore che preferisca la visibilità al compenso può autorizzare gratuitamente l'uso dei propri articoli, o non autorizzarlo affatto. Il meccanismo non lo obbliga a farsi pagare.

E resta in piedi una domanda che decide il caso Meta più di ogni condizione: Facebook e Instagram, che ospitano contenuti caricati dagli utenti, «utilizzano» le pubblicazioni giornalistiche nel senso dell'articolo 15? È il punto da cui dipende se Meta debba qualcosa, ed è segnalato come irrisolto sia da IPKat sia da CREATe: la Corte non l'ha affrontato esplicitamente. Potrebbe tornare a Lussemburgo con un nuovo rinvio, il che significa un'altra attesa dell'ordine di quella appena conclusa.

Vale la pena ricordare che, mentre tutto questo era sub iudice, la macchina non si è fermata. Il TAR del Lazio, nel dicembre 2023, aveva sospeso il regolamento Agcom insieme al rinvio; l'11 marzo 2024 il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 894, ha riformato quella sospensione. Per i ventisei mesi successivi — cioè per quasi tutto il tempo in cui l'Europa doveva ancora dire se il modello fosse legittimo — il regolamento è rimasto pienamente operativo e ha prodotto tre determinazioni.

Sette settimane prima della sentenza, il creditore ha cambiato padrone

Il 23 marzo 2026 Antenna Group, gruppo greco, ha perfezionato l'acquisizione del 100% di GEDI da Exor. La Stampa è stata esclusa dal perimetro e ceduta separatamente a SAE Group. L'amministratore delegato Maurizio Ceretti lo ha comunicato ai dipendenti con una lettera, lo stesso giorno. Il valore stimato dell'operazione è di circa 100 milioni di euro, contro i circa 300 chiesti inizialmente; secondo l'analisi di stampa, l'oggetto reale dell'acquisto sarebbero le radio del gruppo — Deejay, Capital — più che Repubblica, descritta come in crisi strutturale e senza una chiara strategia di rilancio.

GEDI è l'unico creditore in tutti e tre i procedimenti di equo compenso conclusi in Italia. Ed è un creditore soddisfatto a metà anche quando vince: nel caso Microsoft, Agcom ha applicato una metodologia diversa da quella che l'editore aveva proposto, e l'importo determinato è stato inferiore a quello richiesto. L'arbitro, quando lo si chiama, non dà ragione a chi lo ha chiamato.

Rimettendo le due date una accanto all'altra si ottiene la misura esatta di che cosa sia stato vinto il 12 maggio 2026. Il prezzo pagato per l'intero gruppo editoriale è circa centotrentasette volte l'unico importo di equo compenso che chiunque possa verificare aprendo un documento. Quel prezzo si era ridotto di due terzi rispetto alla richiesta iniziale. E si è chiuso sette settimane prima della sentenza che il settore ha celebrato come il riconoscimento del valore economico dei contenuti giornalistici. Christian Van Thillo, presidente dello European Publishers Council, ha detto che la sentenza «riconosce la realtà economica per cui gli editori non possono negoziare su un piano di parità con piattaforme online dominanti»; la direttrice esecutiva Angela Mills Wade ha aggiunto che il giornalismo di qualità dipende dalla capacità degli editori di recuperare gli investimenti. Hanno ragione sulla realtà economica. Il mercato, sette settimane prima, aveva già espresso la propria opinione sul valore dell'asset che quella realtà economica dovrebbe salvare.

Che cosa arriva fin qui, per chi legge. Se pubblichi qualcosa che raccoglie e ripropone articoli di giornale — una newsletter aziendale, una rassegna stampa di categoria, un aggregatore tematico — il principio enunciato a Lussemburgo ti riguarda: il diritto vale verso chiunque faccia un uso rilevante di pubblicazioni di stampa online, non solo verso i giganti, e comporta l'obbligo di fornire i dati sull'uso entro trenta giorni, con sanzione se non lo fai. Se scrivi per un giornale, il tuo nome è nel calcolo di quanto la piattaforma deve al tuo editore, e nel materiale disponibile non c'è traccia di una regola che ti destini una parte di quella somma. E se semplicemente cerchi notizie, la cosa che ti riguarda non è un prezzo: è che nella maggioranza delle ricerche misurate non arrivi più al sito che quella notizia l'ha scritta — e il meccanismo costruito per rimediare, in tre anni, ha prodotto un importo pubblicamente verificabile di 728.840 euro.

Corte
Corte — foto: Alexkom000 · CC BY 4.0 · via Wikimedia Commons · originale
Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse
Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse — foto: Azogbonon · CC BY-SA 4.0 · via Wikimedia Commons · originale

Riferimenti

  1. La Corte Ue dà ragione all'Italia e torto a Meta: sì a equo compenso per i giornali (fonte di partenza) — https://www.primaonline.it/2026/05/12/473059/la-corte-ue-da-ragione-allitalia-e-
  2. Corte di giustizia dell'Unione europea, comunicato stampa n. 69/2026, causa C-797/23 Meta Platforms Ireland / Agcom, 12 maggio 2026 — https://curia.europa.eu
  3. Corte di giustizia dell'Unione europea, comunicato stampa n. 90/2025, conclusioni dell'avvocato generale Szpunar, 10 luglio 2025 — https://curia.europa.eu
  4. TAR Lazio, ordinanza n. 18790 del 12 dicembre 2023 (rinvio pregiudiziale) — https://www.giustizia-amministrativa.it
  5. Consiglio di Stato, sentenza n. 894 dell'11 marzo 2024 sulla sospensione del regolamento Agcom — https://www.iltempo.it
  6. Agcom, delibera 3/23/CONS del 19 gennaio 2023, regolamento sull'equo compenso — https://www.agcom.it
  7. Agcom, delibera 278/24/CONS del 24 luglio 2024, equo compenso Microsoft/GEDI (pubblicata il 19 dicembre 2024) — https://www.agcom.it
  8. Agcom, comunicato stampa dell'11 luglio 2025 sul procedimento Meta/GEDI (delibera 180/25/CONS, pubblicata con omissis) — https://www.agcom.it
  9. Agcom, delibera 104/26/CONS del 29 aprile 2026, segnalazione ex art. 65 DSA su AI Overviews e AI Mode — https://www.agcom.it
  10. Agcom, Osservatorio sulle comunicazioni n. 1-2026 (diffusione dei quotidiani nel 2025) — https://www.agcom.it
  11. Agcom, dati di mercato 2025 diffusi il 31 luglio 2026 — https://www.borsaitaliana.it
  12. Relazione annuale Agcom 2026, presentazione del presidente Lasorella, 14 luglio 2026 — e https://www.matricedigitale.it — https://www.milanofinanza.it
  13. TAR Lazio, rigetto della sospensiva chiesta da Microsoft Ireland Operations, 18 novembre 2024 — https://www.primaonline.it
  14. Estensione dell'equo compenso a LinkedIn, 17 dicembre 2025 — https://www.italiaoggi.it
  15. Ula Furgal, «Time to dress the emperor?», CREATe, Università di Glasgow, 17 giugno 2026 — https://www.create.ac.uk
  16. Eleonora Rosati, commento alla sentenza C-797/23, IPKat, maggio 2026 — https://ipkitten.blogspot.com
  17. Elenco degli accademici critici del diritto connesso degli editori, IViR, Università di Amsterdam — https://www.ivir.nl
  18. Analisi della sentenza e della «regulated contractual freedom», 22 maggio 2026 — https://the-platform-law.com
  19. Global Legal Monitor, Library of Congress, 2 giugno 2026 — https://www.loc.gov
  20. Autorité de la concurrence, decisioni sui diritti connessi (13 luglio 2021 e 15 marzo 2024) — https://www.autoritedelaconcurrence.fr
  21. X contro AFP, Le Figaro e Le Monde: Cour d'appel 25 settembre 2025 e condanna del gennaio 2026 — https://www.doc-du-juriste.com
  22. Pew Research Center, ricerca su clic e riassunti generativi, rilevazione marzo 2025, pubblicata il 22 luglio 2025 — https://www.pewresearch.org
  23. Replica di Google allo studio Pew e dichiarazione di Sundar Pichai sui conti del secondo trimestre 2025 — https://searchengineland.com
  24. Dati Similarweb su zero-click e traffico organico — https://www.digiday.com
  25. Cessione di GEDI ad Antenna Group e lettera dell'amministratore delegato Ceretti ai dipendenti, 23 marzo 2026 — https://www.ansa.it
  26. Valore dell'operazione Antenna-GEDI e vendite di Repubblica in edicola nel gennaio 2026 — https://www.startmag.it
  27. Dichiarazioni di Andrea Riffeser Monti (FIEG), 12 maggio 2026 — https://www.quotidiano.net
  28. Dichiarazioni di Christian Van Thillo e Angela Mills Wade, European Publishers Council, maggio 2026 — https://www.epceurope.eu
  29. GEDI «soddisfatta a metà» sulla determinazione Microsoft — https://www.corrierecomunicazioni.it
  30. Indagine antitrust della Commissione europea su Google AI Overviews, aperta il 9 dicembre 2025 — https://www.foxglove.org.uk